SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE: ELENCO DELL’ARPA VENETO
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Pubblicato sul sito internet dell’ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente del Veneto):
– la modulistica necessaria per richiedere a detto ente l’effettuazione della verifica periodica delle attrezzature di lavoro soggette ai controlli previsti dal D.M. 11 aprile 2011, in attuazione dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/08;
– l’elenco dei soggetti pubblici e privati autorizzati ad effettuare i controlli in sostituzione di detto ente.
Sintesi degli obblighi in merito alla normativa vigente
Dopo le tante proroghe concesse, il 23 maggio è entrato in vigore il D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
Per quanto riguarda le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che compete:
– all’INAIL (ex ISPESL) effettuare la prima verifica periodica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda;
– alle ASL effettuare le verifiche periodiche successive alla prima, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
Si ricorda che la Regione Veneto, con Deliberazione della Giunta n. 98 del 31 gennaio 2012 (BURV n. 15 del 21/02/2012), ha attribuito all’ARPAV:
– la funzione di effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in sostituzione delle ULSS;
– il compito di istituire l’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati a sostituire detto ente, nel caso in cui questi non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura entro i trenta giorni previsti dal ricevimento della domanda.
Al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL o ARPAV) il datore di lavoro indica uno dei soggetti abilitati per l’effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro iscritto nell’elenco predisposto dall’ARPAV, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura (art. 2, comma 2, D.M. 11 aprile 2011).
In caso di superamento dei termini sopra riportati, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l’attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11 aprile 2011 pubblicato con Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012.
Solo nel caso non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all’allegato III del D.M. 11 aprile 2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.
Si rimanda alla news “Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle modalità di effettuazione” per ulteriori chiarimenti applicativi del D.M. 11 aprile 2011.
Documenti correlati
- Elenco-Regionale-Soggetti-Abilitati-ARPAV.pdfAccedi per scaricare
- decreto-dirigenziale-21-05-12-elenco-organismi-abilitati-verifiche-periodiche-attrezzature-dm11-04-11-2.pdfAccedi per scaricare
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